Differenze tra impresa individuale e società
La prima decisione dell’aspirante imprenditore è la forma da dare alla sua impresa.
Se l’attività la
svolgerà da solo, eventualmente con dipendenti o collaboratori
familiari, sceglierà l’impresa individuale (art. 2082 c.c.).
Se la svolgerà insieme ad altre persone, costituirà una società.
L’imprenditore individuale
è l’unico proprietario della sua impresa, ne decide azioni e progetti,
fonti di finanziamento ed utilizzo delle risorse. È ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILE per i debiti della sua impresa: illimitatamente perché
risponde con il patrimonio dell’impresa e con il suo patrimonio
personale.
Va incontro, oltre ai costi di gestione, contabilità , ecc, a costi quali:
- il diritto annuale camerale
- l’eventuale contribuzione all’INPS (gestione commercianti o artigiani) pari a circa 2.800,00 euro oppure l’INPS gestione separata
- l’eventuale contribuzione INAIL
Le società si
dividono in società di persone (società semplice, snc e sas), di
capitali (spa, sapa, srl), cooperative e consorzi. Esistono poi altre
forme particolari (società tra avvocati, Geie, ecc)
Nelle società di
persone la responsabilità è illimitata: per tutti i soci di snc e
società semplice, per tutti gli accomandatari di sas: i debiti della
società sono garantiti, oltre che dal patrimonio sociale, con il loro
patrimonio personale.
Nelle società di capitali, cooperative,
consorzi la responsabilità dei singoli soci è limitata alla quota di
capitale apportata e non si estende mai all’intero patrimonio.
Passando
dalle società di persone a quelle di capitale, aumenta la complessità
gestionale ed operativa, come contraltare alla eliminazione della
responsabilità personale.
Oltre ai costi di gestione, contabilità , ecc, le società vanno incontro a:
- il diritto annuale camerale di 200.00 euro minimo, e poi proporzionale al fatturato
- l’eventuale contribuzione all’INPS (gestione commercianti o artigiani) pari a circa 2.800,00 euro oppure l’INPS gestione separata per ogni socio di società di persone o amministratore di società di capitali partecipanti all’attività
- l’eventuale contribuzione INAIL
